Un uomo, condannato per il furto di una borsetta, presenta ricorso in Cassazione contestando l'attendibilità del suo riconoscimento fotografico e il mancato sconto di pena. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per furto. I giudici hanno stabilito che le lamentele erano un tentativo di ridiscutere i fatti, compito che non spetta alla Cassazione. Inoltre, hanno confermato che la borsetta non era stata restituita spontaneamente, ma gettata dal finestrino di un'auto in una strada senza uscita, un gesto dettato dalla necessità e non dal pentimento. La condanna è diventata definitiva, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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