La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini IRAP, la sussistenza di un'autonoma organizzazione può essere provata anche in assenza di dipendenti, qualora il professionista si avvalga in modo non occasionale di collaboratori esterni remunerati. Nel caso specifico, un contribuente aveva versato a terzi un importo significativo per prestazioni professionali. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'IRAP basandosi solo sulla mancanza di dipendenti e beni strumentali minimi, rinviando la causa per una nuova valutazione che tenga conto del contributo dei collaboratori esterni.
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