La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcuni imputati avverso una sentenza di secondo grado emessa a seguito di un 'concordato in appello'. La Corte ha ribadito che, in tali casi, il ricorso è consentito solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo o all'illegalità della pena, e non per contestare nel merito la motivazione, la qualificazione del reato o la misura della pena concordata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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