La Corte di Cassazione ha esaminato un caso originato da un decreto ingiuntivo per il pagamento di 183.000 euro, emesso contro una società e i suoi eredi in favore di una compagnia assicurativa. Dopo che il Tribunale e la Corte d'Appello avevano confermato il decreto, i debitori hanno presentato un ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il procedimento, i ricorrenti hanno deciso di esercitare la loro facoltà di rinuncia al ricorso. La compagnia assicurativa non ha aderito a questa rinuncia. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ponendo le spese processuali a carico dei ricorrenti, ma ha chiarito che, data la natura della rinuncia, non era dovuto il contributo unificato aggiuntivo.
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