La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 48250/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). Gli imputati avevano sollevato questioni di merito, come la recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, che erano state oggetto di rinuncia con l'accordo. La Corte ha ribadito che il ricorso concordato in appello è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pronuncia difforme dall'accordo, e non per rimettere in discussione i punti concordati.
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