La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di appello che aveva rideterminato la pena sulla base di un accordo. Il motivo centrale della decisione risiede nel fatto che il ricorso concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., implica la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la mancata valutazione di cause di non punibilità, come quelle previste dall'art. 129 c.p.p., poiché si tratta di un motivo a cui si è rinunciato.
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