Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello', lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, in caso di accordo sulla pena, i motivi di impugnazione sono limitati a vizi procedurali specifici e non possono riguardare aspetti della pena concordata, come le attenuanti. Questa decisione conferma che il ricorso concordato appello preclude la possibilità di contestare nel merito la determinazione della sanzione.
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