Il Contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi alla tassa sui rifiuti emessi dal Comune. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il cittadino si è rivolto alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo risiede in un grave vizio procedurale: la notifica del ricorso è avvenuta tramite servizio postale, ma il difensore non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata. Poiché il Comune non ha svolto alcuna attività difensiva, è mancata la prova del perfezionamento della notifica e della regolare instaurazione del contraddittorio. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza esaminare i motivi di merito relativi alla tassa sui rifiuti.
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