La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31511/2023, ha rigettato il ricorso di un'amministrazione regionale, confermando il diritto alla progressione di stipendio per i docenti supplenti, basata sull'anzianità di servizio maturata. La Corte ha stabilito che la mancanza del titolo di abilitazione non costituisce una ragione oggettiva per giustificare una disparità di trattamento economico rispetto al personale di ruolo, poiché le mansioni svolte sono identiche. Questa decisione riafferma il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla normativa europea.
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