Una madre si è opposta al riconoscimento del figlio da parte del padre, adducendo un possibile pregiudizio per il minore a causa delle caratteristiche morali del genitore. La Corte di Cassazione ha respinto tale opposizione, stabilendo che il diritto alla bigenitorialità può essere sacrificato solo in casi di danno grave e irreparabile per il bambino. Tuttavia, ha accolto il motivo di ricorso relativo al mantenimento, chiarendo che l'obbligo economico del padre decorre dalla nascita del figlio, e non dalla data della sentenza di riconoscimento, garantendo alla madre il diritto di regresso per le spese sostenute.
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