Un imputato, già condannato, ha chiesto di estendere a sé l'annullamento della sentenza ottenuto da altri coimputati. Questi ultimi avevano fatto valere una "nullità a regime intermedio" per il mancato rispetto dei termini nella richiesta di rinvio a giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta dell'imputato. Ha chiarito che la nullità, in questo caso, era di natura strettamente personale e non estensibile. L'imputato, inoltre, non aveva riproposto l'eccezione nei gradi precedenti. La Corte ha ribadito che le nullità devono essere tempestivamente sollevate e reiterate, e non possono essere fatte valere tramite incidente di esecuzione dopo che la sentenza è diventata definitiva.
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