La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato che mirava alla riqualificazione del fatto in furto. Il ricorrente aveva tentato di auto-accusarsi della sottrazione dei beni, ma la Corte ha ritenuto tale confessione tardiva, generica e priva di riscontri oggettivi sulle modalità esecutive. La decisione ribadisce che la contiguità temporale tra il furto e il possesso dei beni, in assenza di spiegazioni attendibili, giustifica la condanna per ricettazione. Sono state inoltre negate le attenuanti generiche a causa della capacità criminale e dello scarso spirito collaborativo del soggetto.
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