Un venditore ambulante è stato condannato per ricettazione e vendita di abbigliamento contraffatto in un mercato rionale. La Corte d'appello ha negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo la pena edittale troppo alta e il luogo di vendita un fattore di maggiore gravità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del venditore, annullando la sentenza. I giudici hanno chiarito che, per la ricettazione attenuata, la mancanza di un minimo edittale consente l'applicazione del beneficio, come stabilito dalla Corte Costituzionale. Inoltre, vendere la merce in un mercato rionale non aumenta la gravità del reato, trattandosi del luogo tipico di diffusione di tali prodotti. Il processo dovrà essere rifatto.
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