Un uomo, condannato per il reato di ricettazione attenuata, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestando la quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare le circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi decisivi negativi o l'assenza di elementi positivi. Inoltre, non occorre una motivazione dettagliata sulla pena se questa è stabilita al di sotto della media edittale, specialmente se già ridotta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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