La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'imputata per il reato di ricettazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. L'imputata contestava la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito e lamentava la mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di merito avevano accertato la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e le modalità gravi della condotta. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici per reati della stessa indole ha evidenziato una chiara abitualità criminosa, fattore che impedisce per legge l'applicazione dell'esimente. La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze meramente riproduttive di argomenti già ampiamente superati, condannando la ricorrente alle spese e a un'ammenda.
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