Un imputato è stato condannato per il reato di ricettazione di venti assegni circolari, precedentemente denunciati come smarriti. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la competenza territoriale del tribunale di Bologna, l'assenza di prove sull'accordo per la ricettazione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la competenza del tribunale di Bologna, ritenendo che l'accordo per la ricettazione si fosse perfezionato in quella città. Ha inoltre respinto le contestazioni sulla prova e sulle attenuanti, evidenziando i numerosi precedenti penali dell'imputato.
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