Un individuo è stato condannato per il reato di **ricettazione** continuata di due autovetture rubate. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il risarcimento parziale del danno, la sussistenza dell'aggravante per danno patrimoniale di grave entità e la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che un risarcimento parziale o una semplice promessa non bastano per l'attenuante del danno riparato. Ha confermato l'aggravante, sottolineando che conta il valore oggettivo del danno. Ha infine stabilito che la revoca obbligatoria della sospensione condizionale può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello, senza violare il divieto di `reformatio in pejus`.
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