Una pensionata ha richiesto il ricalcolo della pensione per includere gli emolumenti extra mensili, come tredicesima e ferie non godute, nella base di calcolo dei contributi figurativi per cassa integrazione e disoccupazione. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, condannando l'ente previdenziale. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che spettasse alla pensionata dimostrare il mancato inserimento di tali somme. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'onere della prova del corretto adempimento spetta all'ente previdenziale e non al pensionato. Di conseguenza, la pensionata ha ottenuto la conferma del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, sebbene le spese di questo grado non siano state liquidate a causa di un vizio formale nella procura del suo difensore.
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