L'originaria proprietaria di un immobile agisce contro il comodatario per ottenerne il rilascio. Il Tribunale accoglie la domanda e il comodatario propone appello. Durante il giudizio di secondo grado, la proprietaria muore. Il processo viene riassunto da un legatario, ma la Corte d'Appello dichiara il suo difetto di legittimazione, determinando l'estinzione del giudizio di appello per mancata tempestiva riassunzione da parte dei soggetti legittimati (gli eredi universali). Di conseguenza, le spese vengono compensate. Il comodatario ricorre in Cassazione contestando la compensazione delle spese. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l'estinzione del giudizio di appello comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, un effetto equivalente alla compensazione. Inoltre, l'estinzione rende definitiva la sentenza di primo grado sfavorevole al comodatario, qualificandolo come sostanzialmente soccombente.
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