L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento ad una società e ai suoi soci per recuperare imposte non dichiarate. Nel corso del giudizio di appello, la causa si è interrotta a causa della cancellazione della società dal registro delle imprese. I soci hanno depositato in segreteria l'istanza per la riassunzione processo tributario entro il termine di sei mesi previsto dalla legge. Tuttavia, il giudice d'appello ha dichiarato l'estinzione del processo poiché i soci non avevano notificato l'atto alle altre parti. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarificando che per la riassunzione processo tributario è sufficiente il solo deposito dell'istanza in cancelleria, poiché spetta esclusivamente alla segreteria del tribunale avvisare le parti. Di conseguenza, i soci hanno vinto il ricorso e la causa verrà riesaminata.
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