L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che dichiarava estinto un giudizio per tardiva riattivazione. Il processo, relativo a un rimborso IVA richiesto da una società, era stato sospeso in attesa di un'altra decisione. La Commissione Tributaria Regionale aveva calcolato il termine per la ripresa dalla lettura del dispositivo in udienza e non dal deposito ufficiale della sentenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che il termine per la riassunzione del processo tributario decorre solo dalla data di deposito e pubblicazione del provvedimento, momento in cui si acquisisce la reale conoscenza legale dell'atto. Di conseguenza, l'istanza dell'Agenzia delle Entrate era tempestiva e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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