Il Ricorrente ha richiesto la revoca della confisca di prevenzione sui suoi beni, sostenendo che, a seguito di una nota sentenza della Corte Costituzionale, mancassero i presupposti originari della misura. La Corte di Appello ha respinto la richiesta poiché la misura era fondata sulla sua pericolosità generica, derivante da furti e rapine abituali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno un effetto retroattivo demolitorio sui provvedimenti ormai definitivi. Di conseguenza, la confisca di prevenzione, basata sull'abituale dedizione a reati contro il patrimonio e sulla sproporzione patrimoniale, resta valida e non può essere ridiscussa in sede di revocazione.
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