La controversia trae origine da una domanda di revocatoria ordinaria relativa a una compravendita immobiliare, dichiarata inefficace nei primi gradi di giudizio. Successivamente, i soccombenti hanno proposto un'istanza di **revocazione straordinaria** sostenendo che la decisione fosse frutto del dolo delle controparti. Dopo che la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile tale impugnazione, il caso è giunto in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese e chiarendo che la rinuncia non comporta il raddoppio del contributo unificato.
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