Il Ricorrente ha cercato la revocazione della confisca di prevenzione di quote di un'azienda, precedentemente disposta perché ritenute indirettamente riconducibili a un terzo. Ha presentato nuove prove, come vecchi documenti bancari e risarcimenti, per dimostrare una significativa disponibilità finanziaria all'epoca. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le nuove prove non erano decisive, poiché il Ricorrente non ha spiegato in modo specifico come queste avrebbero radicalmente modificato la valutazione originaria della confisca, senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni precedenti.
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