Un Lavoratore aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena per un reato legato agli stupefacenti. Successivamente, ha commesso un nuovo reato (legato all'immigrazione) entro i cinque anni previsti dalla legge. Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il Lavoratore ha contestato questa decisione, sostenendo che il termine per la revoca dovesse decorrere dalla data in cui la sentenza del secondo reato era diventata definitiva, non dalla data di commissione del reato stesso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la revoca della sospensione condizionale della pena scatta dalla data di commissione del nuovo reato, se avvenuto nel periodo di prova.
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