Il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva senza fissare alcuna udienza la richiesta del Pubblico Ministero per la revoca della pena sospesa concessa a un condannato. La difesa dell'interessato impugnava il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione delle garanzie difensive per la mancata celebrazione dell'udienza camerale prevista dalla legge. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la decisione sulla revoca del beneficio esige una formale udienza partecipata. Il giudice dell'esecuzione non può decidere in modo sommario senza instaurare il contraddittorio tra le parti. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio degli atti per una nuova valutazione nel pieno rispetto delle forme processuali.
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