Il Giudice per le indagini preliminari di Ancona disponeva la revoca del lavoro di pubblica utilità nei confronti di un condannato, poiché quest'ultimo era risultato irreperibile e non aveva mai iniziato l'attività. Il difensore ha impugnato la decisione in Cassazione, eccependo la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'omessa notifica dell'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione determina una nullità assoluta e insanabile del provvedimento finale. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza di revoca del lavoro di pubblica utilità e ha rinviato gli atti al giudice di merito per un nuovo esame, garantendo il rispetto del diritto di difesa.
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