Un cittadino, condannato per abuso edilizio, ha richiesto la revisione della sentenza definitiva sostenendo la propria buona fede. La sua tesi si basava sulla successiva condanna del geometra da lui incaricato per aver falsificato il permesso di costruire. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità della richiesta di revisione. Secondo i giudici, la buona fede del committente era già stata esclusa nel processo originario, poiché era stato provato che un precedente tecnico lo aveva avvisato dell'impossibilità di ottenere un permesso lecito, ma egli aveva scelto consapevolmente di rivolgersi altrove, accettando il rischio.
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