L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società per la rettifica rendita catastale DOCFA, aumentando la classe dell'immobile da 5 a 7. Il giudice d'appello ha annullato l'atto ritenendolo privo di adeguata motivazione, in quanto i confronti con altri immobili erano stati allegati soltanto durante il processo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, ribaltando la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che, quando la revisione riguarda soltanto la valutazione economica del bene e non i suoi elementi materiali, l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione della nuova classe e dei dati oggettivi. La prova documentale dei comparabili attiene infatti al giudizio e non alla validità formale dell'atto. La causa torna al giudice di merito per verificare la correttezza della stima.
Continua »