L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato la categoria catastale di un immobile di proprietà di un Ente Religioso, passandolo da luogo di culto (E/7) a negozio (C/1), con conseguente rettifica della rendita catastale. Il giudice di secondo grado aveva annullato l'atto per difetto di motivazione, confermando la categoria E/7. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che nei procedimenti avviati tramite DOCFA l'obbligo di motivazione è ridotto se i fatti non sono contestati. Pur confermando che l'immobile rientra nella categoria E/7 per le sue caratteristiche oggettive, la Suprema Corte ha chiarito che anche i luoghi di culto devono avere una rendita catastale attribuita, seppur a fini statistici. La causa è stata rinviata per la corretta determinazione della rendita.
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