La Contribuente ha proposto ricorso contro la decisione dell'Amministrazione Finanziaria di ripristinare la categoria catastale A/8 (abitazioni in ville) per la sua abitazione, rifiutando la categoria A/7 (villini) proposta tramite procedura DOCFA. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell'atto, è stato respinto perché la ricorrente non ha trascritto l'atto impugnato, violando il principio di autosufficienza. Il secondo motivo, riguardante la mancata valutazione di una perizia asseverata di parte, è stato ritenuto inammissibile poiché la perizia stragiudiziale costituisce un mero argomento di prova e non un fatto storico decisivo. Di conseguenza, la rettifica della rendita catastale operata dall'ufficio è rimasta confermata e la Contribuente è stata condannata a pagare le spese processuali.
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