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Retrodatazione

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314 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Contestazione a catena: no alla retrodatazione senza novità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato che chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa. L'indagato sosteneva l'applicabilità della contestazione a catena rispetto a una precedente misura per omicidio. Tuttavia, i giudici hanno confermato la formazione del giudicato cautelare sulla questione. La richiesta era già stata respinta in precedenza poiché la condotta associativa era considerata perdurante, escludendo il requisito dell'anteriorità temporale dei fatti. Inoltre, il mutamento giurisprudenziale invocato dall'indagato come elemento di novità era in realtà precedente alla prima decisione. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Giudicato cautelare: no a nuovi ricorsi senza prove inedite
L'Indagato ha richiesto la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere, invocando la retrodatazione dei termini per una presunta contestazione a catena. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che sulla questione si era già formato il giudicato cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Indagato. I giudici hanno chiarito che le decisioni sulle misure cautelari, una volta esauriti i mezzi di impugnazione, non possono essere riproposte senza elementi di fatto nuovi o sopravvenuti. Nel caso specifico, inoltre, la seconda misura si basava su nuove e decisive dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, emerse successivamente. L'Indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Competenza territoriale nel reato associativo: decide il vertice
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato contro la custodia in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico. La difesa eccepiva la competenza del Tribunale di Milano, sostenendo che l'associazione fosse la stessa di un precedente processo milanese. La Suprema Corte ha invece confermato la competenza del Tribunale di Catanzaro, ribadendo le regole sulla competenza territoriale nel reato associativo: essa si determina nel luogo in cui si trova il centro decisionale e strategico del sodalizio (in questo caso in Calabria), a prescindere da dove avvengano le singole importazioni. Dichiarate infondate anche le richieste di retrodatazione della misura cautelare e le eccezioni sull'inutilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite rogatoria internazionale nei Paesi Bassi.
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Contestazioni a catena: quando la difesa deve provare i fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro il diniego di retrodatazione della custodia in carcere. L'Imputato, arrestato prima per spaccio di cocaina in un contesto di associazione mafiosa e poi per altri episodi di spaccio precedenti, invocava il principio delle contestazioni a catena per far decorrere i termini della seconda misura dalla prima. La Corte ha stabilito che spetta alla difesa dimostrare che i fatti del secondo provvedimento fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento al momento dell'emissione della prima misura. Non essendoci tale prova, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Confisca di prevenzione: nozze col boss e case sequestrate
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per associazione mafiosa contro la confisca di prevenzione di due immobili acquistati nel 2004. Il ricorrente sosteneva che l'acquisto fosse avvenuto prima della manifestazione della sua pericolosità sociale, collocata dalla condanna penale tra il 2009 e il 2011. I giudici hanno invece confermato la retrodatazione della sua pericolosità al 2004, basandosi sui suoi stretti legami con un capo mafioso, che era stato anche suo testimone di nozze nel 2005. Poiché i redditi dichiarati dal nucleo familiare erano del tutto insufficienti a coprire l'acquisto e le rate del mutuo, la sproporzione patrimoniale ha giustificato la misura ablativa. Il ricorrente perde la proprietà dei beni e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Contestazione a catena: no alla scarcerazione del mafioso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Partecipe contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa e tentata estorsione. La difesa lamentava l'esistenza di una contestazione a catena con un precedente procedimento per traffico di stupefacenti, chiedendo la retrodatazione dei termini di custodia. I giudici hanno escluso tale ipotesi, evidenziando l'autonomia delle indagini e l'assenza di connessione qualificata tra i fatti. Inoltre, la Corte ha confermato la gravità degli indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio criminale e al tentativo di estorsione ai danni di un commerciante locale, documentati da intercettazioni telefoniche e ambientali. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato infondato, confermando la misura cautelare.
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Retrodatazione della custodia cautelare: negata per lo spaccio
Il Tribunale di Torino confermava la custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di spaccio di stupefacenti. L'indagato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la mancata retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., sostenendo che gli indizi del secondo provvedimento fossero già desumibili all'epoca del primo arresto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la retrodatazione richiede una conoscenza concreta e documentata da parte del Pubblico Ministero, non una semplice conoscibilità storica. Nel caso di specie, l'informativa finale era stata depositata mesi dopo il primo arresto. Pertanto, la Cassazione ha confermato la misura carceraria e condannato il ricorrente alle spese.
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Contestazioni a catena: la libertà vince sui ritardi dell’accusa
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di estinzione della custodia cautelare presentata da un indagato, arrestato prima per spaccio e poi per associazione a delinquere. La difesa chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia, sostenendo che gli elementi del secondo reato fossero già noti al Pubblico Ministero prima del primo arresto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale con rinvio. I giudici di legittimità hanno stabilito che il Tribunale ha ignorato i precedenti annullamenti e non ha verificato se le prove fossero già disponibili al momento del primo arresto. Questo comportamento viola la disciplina sulle contestazioni a catena, volta a evitare il prolungamento ingiustificato della detenzione preventiva.
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Contestazione a catena: il reato continua e il carcere resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro l'ordinanza che negava la retrodatazione della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa. La difesa invocava l'istituto della contestazione a catena, sostenendo che i fatti contestati nel secondo provvedimento fossero antecedenti alla prima carcerazione. I giudici hanno chiarito che la contestazione a catena non si applica se la condotta criminosa permanente è proseguita anche dopo l'esecuzione della prima misura cautelare. Inoltre, il principio del ne bis in idem non impedisce un secondo processo per la prosecuzione dell'attività associativa in un periodo successivo rispetto a quello già giudicato. Di conseguenza, L'Imputato rimane in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Contestazioni a catena: no alla retrodatazione dei termini
L'Indagato impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare per un omicidio rispetto a una precedente misura per associazione mafiosa. La Cassazione rigetta il ricorso, escludendo l'applicazione del principio delle contestazioni a catena. I giudici chiariscono che la retrodatazione non opera se, al momento della prima richiesta cautelare, il Pubblico Ministero non disponeva ancora degli elementi sufficienti per contestare il secondo reato, giunti solo successivamente con nuove informative e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Di conseguenza, l'indagato perde il ricorso e resta in carcere, dovendo pagare le spese processuali.
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Misure cautelari personali: un ricorso accolto e cinque rigetti
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi indagati accusati di truffa aggravata e riciclaggio, sottoposti a misure cautelari personali. Il Tribunale del Riesame aveva applicato gli arresti domiciliari e l'obbligo di firma, valorizzando intercettazioni e sequestri di ingenti somme. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi di cinque coindagati, confermando la sussistenza di gravi indizi e il pericolo di reiterazione. Ha invece accolto il ricorso del principale indagato, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno rilevato una carenza di motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei suoi confronti, non avendo il Tribunale valutato l'impatto di una precedente carcerazione e della successiva revoca della misura.
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Contestazioni a catena: la Cassazione nega la retrodatazione
L'Imputato, già detenuto dal 2017 per associazione mafiosa legata a un primo gruppo criminale, riceveva nel 2020 una seconda misura cautelare per la partecipazione a un secondo clan. L'Imputato chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia, lamentando un'ipotesi di contestazioni a catena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che non vi era una connessione qualificata tra le due condotte associative, trattandosi di sodalizi diversi e contrapposti. Inoltre, gli elementi di prova relativi alla seconda associazione erano stati acquisiti e compresi dagli inquirenti solo dopo il rinvio a giudizio per il primo reato, escludendo così qualsiasi intento dilatorio o abusivo da parte dell'accusa. Di conseguenza, l'Imputato resta in custodia e deve pagare le spese processuali.
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Custodia cautelare in carcere: dai domiciliari alla cella
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo accusato di associazione finalizzata al narcotraffico, confermando la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari. La difesa sosteneva che i termini massimi della misura fossero scaduti e che non vi fossero esigenze cautelari attuali. I giudici hanno chiarito che la sospensione dei termini di custodia ha natura oggettiva e si applica anche a chi si trova temporaneamente in stato di libertà. Inoltre, la gravità del reato associativo e il ruolo di vertice dell'indagato fanno scattare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, non superata dagli elementi difensivi, specialmente a fronte di indagini che dimostravano la continuazione dell'attività illecita dalla propria abitazione con la collaborazione della moglie.
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Contestazioni a catena: quando la Cassazione nega la scarcerazione
L'Indagato, arrestato per detenzione di armi e successivamente accusato di tentato omicidio in un diverso procedimento, ha richiesto la retrodatazione della seconda misura di custodia cautelare. La difesa ha invocato il divieto di contestazioni a catena, sostenendo che gli inquirenti conoscessero già tutti gli elementi per procedere. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di procedimenti diversi gestiti da procure differenti, non vi era una connessione automatica né la prova che gli indizi del secondo reato fossero immediatamente desumibili dagli atti del primo fascicolo. Di conseguenza, l'indagato resta in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Contestazioni a catena: quando il carcere non si accorcia
Il caso riguarda L'Indagato, sottoposto a due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed estorsione. La difesa ha chiesto la retrodatazione dei termini di custodia del primo provvedimento alla data di esecuzione del secondo, invocando la disciplina delle contestazioni a catena. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la retrodatazione non si applica se il reato associativo, di natura permanente, non è cessato prima dell'emissione della prima ordinanza. L'Indagato perde il ricorso, la misura cautelare resta valida e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Giurisdizione nel pubblico impiego: biologa vince contro i rinvii
Una biologa, utilmente collocata in graduatoria nel 1992, ha firmato il contratto di lavoro solo nel 2003 a causa dei ritardi dell'amministrazione. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento dei danni e la retrodatazione degli effetti del rapporto al 1993. Ne è nato un conflitto tra il Tribunale Amministrativo Regionale e il Tribunale ordinario su chi dovesse decidere la causa. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione stabilendo che la giurisdizione nel pubblico impiego spetta al giudice ordinario. Poiché il contratto di lavoro è stato firmato nel 2003, ossia ben oltre la data limite del 30 giugno 1998 stabilita dalla legge per la giurisdizione amministrativa, la competenza spetta interamente al Tribunale civile.
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Contestazione a catena: nuove indagini escludono la scarcerazione
Il caso riguarda un indagato, ritenuto al vertice di un'associazione di stampo mafioso, destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse in tempi diversi. La difesa ha richiesto la retrodatazione della seconda misura alla data della prima, sostenendo l'operatività della cosiddetta contestazione a catena, che avrebbe comportato la scadenza dei termini massimi di custodia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale del Riesame. I giudici hanno stabilito che la contestazione a catena non si applica poiché gli elementi indiziari della seconda ordinanza, tra cui verbali di un collaboratore di giustizia del 2020 e un'informativa del 2019, non erano desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio per il primo reato nel 2018. Di conseguenza, l'indagato rimane in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Contestazione a catena: il custode della droga resta in carcere
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un indagato contro l'ordinanza di custodia in carcere per traffico di stupefacenti. La difesa invocava la contestazione a catena e la conseguente retrodatazione dei termini di custodia, sostenendo che i fatti fossero connessi a un precedente arresto. La Suprema Corte ha chiarito che non vi era connessione qualificata tra le indagini, poiché il primo procedimento riguardava un'associazione mafiosa e il secondo una semplice banda di spacciatori. Inoltre, le prove del secondo caso sono emerse solo dopo il primo arresto. La Corte ha confermato la custodia in carcere, ritenendo insufficiente il regolare rispetto dei precedenti arresti domiciliari per superare la presunzione di pericolosità sociale. L'indagato perde il ricorso e resta in carcere.
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Contestazioni a catena: la Cassazione frena i doppi arresti
Il Tribunale di Catania confermava la custodia cautelare in carcere per l'Indagato, accusato di traffico di stupefacenti commesso tra il 2018 e il 2020. La difesa eccepiva la violazione del divieto di contestazioni a catena, chiedendo la retrodatazione dei termini di custodia alla data di esecuzione di una precedente misura del 2021 per fatti connessi. Il Tribunale respingeva l'eccezione ritenendo i nuovi fatti storicamente successivi a quelli precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. richiede che i fatti della seconda ordinanza siano stati commessi prima dell'emissione della prima misura, e non prima dei fatti storici in essa contestati. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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La retrodatazione della custodia cautelare e il reato permanente
Il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare presentata da un indagato, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione. L'indagato, agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma (reato permanente), chiedeva che i termini della misura decorressero da una precedente ordinanza emessa per il porto in luogo pubblico della stessa arma (reato istantaneo). La Cassazione ha chiarito che la retrodatazione della custodia cautelare richiede che il secondo reato sia anteriore alla prima ordinanza. Nel caso di specie, poiché l'arma non è mai stata ritrovata, la detenzione illegale è un reato permanente ancora in corso al momento della prima misura. Di conseguenza, manca il requisito dell'anteriorità temporale del fatto e il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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