Un imputato, già sottoposto a custodia cautelare per omicidio dal 2015, ha richiesto la retrodatazione dell'efficacia di una successiva misura cautelare, disposta nel 2019 per reato associativo (associazione di tipo mafioso), alla data della prima ordinanza. L'obiettivo era far scadere i termini di custodia per il reato associativo, sostenendo che gli elementi indiziari erano già presenti prima del rinvio a giudizio per l'omicidio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la retrodatazione della custodia cautelare per reati associativi è applicabile solo se i fatti del secondo reato sono stati commessi interamente prima della prima misura. In presenza di una contestazione aperta che indica la prosecuzione della condotta criminale, l'onere di provare la cessazione anticipata della partecipazione ricade sull'indagato, onere che l'imputato non ha soddisfatto con elementi concreti.
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