Un testatore lascia un immobile indiviso ai due figli con l'obbligo di preferirsi in caso di vendita. Uno dei fratelli vende la sua quota a un terzo acquirente. L'altro fratello agisce in giudizio chiedendo il retratto successorio. Il Tribunale rigetta la domanda, ma la Corte d'Appello la accoglie, ritenendo nullo l'accordo verbale. L'acquirente ricorre in Cassazione, sostenendo che l'immobile fosse stato attribuito come legato e non in comunione ereditaria, escludendo così il retratto successorio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'acquirente: la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la natura dell'attribuzione (legato o eredità), poiché l'acquirente, vittorioso in primo grado, non aveva l'onere di proporre appello incidentale su una difesa non rigettata. La sentenza viene cassata con rinvio.
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