Un dirigente di un ente locale è stato condannato alla restituzione di emolumenti accessori (retribuzione di posizione e di risultato) percepiti per anni, ma ritenuti illegittimi per vizi procedurali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14762/2024, ha rigettato il ricorso del dirigente, confermando l'obbligo di restituzione delle somme indebite. La Suprema Corte ha stabilito che la tutela prevista per la retribuzione a fronte di una prestazione lavorativa di fatto (art. 2126 c.c.) non si estende agli emolumenti accessori erogati in assenza dei presupposti legali e contrattuali, come la contrattazione integrativa e la costituzione del relativo fondo. La buona fede del dipendente è stata considerata irrilevante ai fini della restituzione.
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