L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha contestato a un bookmaker estero, operante senza concessione statale, il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società estera, interpretando erroneamente una sentenza della Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia. I giudici hanno chiarito che, sebbene la Corte Costituzionale abbia escluso la responsabilità delle ricevitorie fisiche per gli anni precedenti al 2011, la responsabilità del bookmaker estero rimane piena e valida. Pertanto, chi organizza le scommesse, anche senza concessione e prima del 2011, è obbligato a pagare il tributo allo Stato italiano.
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