Un lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR all'azienda committente, ritenendola responsabile in solido con le cooperative appaltatrici. L'azienda committente ha eccepito la decadenza, sostenendo che il termine biennale decorresse dalla fine dei singoli contratti di appalto e non dall'ultimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. Ha stabilito che, in caso di contratti successivi senza interruzioni con lo stesso appaltatore, il termine di due anni per far valere la responsabilità solidale negli appalti decorre dalla cessazione effettiva dell'intero rapporto. Inoltre, la Corte ha confermato che la responsabilità solidale comprende anche le quote di TFR, in quanto hanno natura di retribuzione differita. Vince il lavoratore.
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