La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'azienda al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale nei confronti di un lavoratore. Le parti avevano concordato, tramite un fitto scambio di email, l'assunzione del dipendente con un contratto a tempo determinato di sei mesi, da trasformare poi a tempo indeterminato. Spinto da questa promessa, il lavoratore si era dimesso dal precedente impiego. Tuttavia, a ridosso della data di inizio, l'azienda gli ha imposto un meno favorevole contratto di somministrazione tramite agenzia interinale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, evidenziando come il repentino cambio delle condizioni contrattuali, dopo aver generato un legittimo affidamento e causato le dimissioni del dipendente, costituisca una grave violazione del dovere di buona fede nelle trattative.
Continua »