Un automobilista subisce il furto della propria vettura, lasciata presso un'officina per riparazioni. L'Assicurato chiede l'indennizzo alla Compagnia Assicurativa, che si oppone. In appello, la domanda viene respinta ritenendo inutilizzabile la testimonianza del Meccanico per presunta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., temendo che volesse evitare una futura azione di surroga dell'assicuratore. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Assurato, chiarendo che l'incapacità a testimoniare sussiste solo in presenza di un interesse giuridico concreto e attuale che legittimi la partecipazione al giudizio. Il timore di una futura e ipotetica rivalsa costituisce un mero interesse di fatto, che incide solo sull'attendibilità del teste e non sulla sua capacità. La sentenza viene cassata con rinvio.
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