Un motociclista cade a causa di pietrisco sulla strada e cita in giudizio l'ente proprietario. Dopo una vittoria in primo grado, la Corte d'Appello ribalta la decisione. La Corte di Cassazione conferma il verdetto d'appello, rigettando il ricorso del motociclista. La Suprema Corte chiarisce che la responsabilità dell'ente pubblico, sebbene oggettiva, è esclusa quando la condotta imprudente del danneggiato è l'unica causa dell'incidente. Nel caso specifico, il pericolo era visibile e segnalato, e una guida diligente avrebbe evitato la caduta, interrompendo così il nesso causale.
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