Una concessionaria acquista un'auto usata con contachilometri manomesso e chiede la risoluzione del contratto. La Cassazione dà torto alla concessionaria. Il principio sancito è che la responsabilità del venditore per l'inadempimento richiede la sua colpa. In questo caso, il venditore ha provato che la manomissione era stata effettuata dal precedente proprietario, un fatto a lui non imputabile. Superando la presunzione di colpa, il venditore è stato esonerato da responsabilità, impedendo così la risoluzione del contratto. La concessionaria, pur avendo ricevuto un bene 'viziato', non ha potuto sciogliere l'accordo per colpa del suo diretto dante causa.
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