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Responsabilità Del Produttore

6 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Airbag difettosi ma nessun danno: la responsabilità del produttore
Un automobilista è uscito di strada finendo in una scarpata. Nonostante il violento impatto, gli airbag del veicolo non si sono aperti. L'automobilista ha fatto causa alla casa automobilistica invocando la responsabilità del produttore per i gravi danni fisici subiti. Tuttavia, la perizia tecnica ha dimostrato che la mancata apertura degli airbag non ha causato né aggravato le lesioni, che sono state invece provocate dall'azione delle cinture di sicurezza durante lo scivolamento. Anzi, l'apertura dei dispositivi avrebbe potuto peggiorare la situazione. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dell'erede del conducente, confermando che, in mancanza di un nesso di causalità tra il difetto del prodotto e il danno concreto, non sussiste alcun obbligo di risarcimento.
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Responsabilità del produttore e cibi contaminati
Una società distributrice estera ha citato in giudizio una società produttrice italiana per il risarcimento danni derivanti dal ritiro di prodotti alimentari contenenti il colorante tossico Sudan 1. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la responsabilità del produttore è esclusa se, al momento della produzione, le conoscenze scientifiche non permettevano di rilevare la contaminazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per la presenza di una doppia conforme di merito.
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Responsabilità del produttore: auto in fiamme
Un automobilista ricorre in Cassazione dopo che la sua richiesta di risarcimento per l'incendio della propria auto, causato da un presunto componente difettoso, era stata respinta in appello per prescrizione. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo la distinzione tra la garanzia per vizi della vendita (che copre il danno al prodotto stesso) e la responsabilità del produttore (che copre danni a persone o altre cose). Poiché il danno era limitato all'auto, la disciplina applicabile era quella della garanzia, ormai prescritta. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla prova del difetto, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice e autonoma motivazione.
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Responsabilità del produttore: quando agire?
Un acquirente cita in giudizio sia il venditore che il produttore per delle piastrelle difettose. La Cassazione chiarisce la distinzione fondamentale: l'azione per vizi qualitativi va intentata contro il venditore (responsabilità contrattuale), mentre la responsabilità del produttore sorge solo se il prodotto difettoso causa un danno a persone o cose perché pericoloso (responsabilità extracontrattuale). In questo caso, essendo il difetto solo qualitativo (macchie), la domanda contro il produttore è stata respinta.
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Responsabilità del produttore: prova del difetto
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità del produttore. In un caso di incendio causato da un'asciugatrice, la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento perché i danneggiati non hanno fornito la prova del nesso di causalità tra un difetto specifico dell'elettrodomestico e l'evento. La sola implicazione del prodotto nel danno non è sufficiente per affermare la responsabilità del produttore, rimanendo a carico del consumatore l'onere di provare il difetto e il suo legame con il danno subito.
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Responsabilità del produttore: il caso protesi difettose
Un paziente ha citato in giudizio il produttore di protesi d'anca rivelatesi difettose. I tribunali di primo e secondo grado avevano respinto la richiesta di risarcimento, applicando il termine di decadenza decennale previsto dal Codice del Consumo, decorrente dalla data di immissione in commercio del prodotto. La Corte di Cassazione, pur confermando la correttezza dell'applicazione del termine di decadenza per la specifica azione di responsabilità del produttore, ha cassato la sentenza con rinvio. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano errato nel non valutare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) in capo all'azienda, sorta dal momento in cui questa è venuta a conoscenza della difettosità dei suoi prodotti (a seguito di richiami dal mercato) e ha omesso di informare i pazienti già impiantati, violando così un obbligo di protezione e aggravando il danno.
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