La Corte d'Appello di Roma ha stabilito la responsabilità del preponente (una concessionaria) per gli atti illeciti commessi da un suo agente, anche se privo di rappresentanza formale. La sentenza analizza un caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, derivante dalla presentazione di richieste di incentivi fraudolente. La Corte ha ritenuto che, in base al principio di occasionalità necessaria dell'art. 2049 c.c., la concessionaria risponde dell'operato dell'agente, poiché l'illecito si inseriva nelle finalità aziendali. Di conseguenza, ha confermato la legittimità della risoluzione del contratto e ha condannato la concessionaria a restituire gli incentivi indebitamente percepiti.
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