La Corte di Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo del committente di lavori edili a seguito di un infortunio mortale. La sentenza chiarisce la responsabilità committente anche in assenza di una sua presenza fisica in cantiere, quando la sua condotta incide sull'evento. Nel caso specifico, il committente aveva acconsentito a lavori eseguiti in difformità dal progetto, senza la supervisione del direttore dei lavori e senza un piano di sicurezza, assumendosi così la piena posizione di garanzia. La Corte ha ritenuto irrilevante la condotta imprudente del lavoratore, in quanto rientrante nell'area di rischio che il committente avrebbe dovuto gestire.
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