Un distributore brasiliano e un'azienda produttrice italiana stipulano un contratto di distribuzione contenente una clausola che attribuisce la giurisdizione esclusiva al Tribunale di Milano. Nonostante l'accordo, il distributore avvia una causa in Brasile per inadempimento contrattuale, ottenendo una sentenza di condanna al risarcimento dei danni contro l'azienda italiana. Successivamente, il cessionario del credito richiede in Italia il riconoscimento di sentenza straniera. La Corte d'Appello accoglie la domanda, ma la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribalta la decisione. I giudici di legittimità stabiliscono che la presenza di una clausola scritta di scelta esclusiva del foro italiano esclude la competenza del giudice straniero. Di conseguenza, la sentenza brasiliana non può essere dichiarata efficace in Italia. Vince l'azienda italiana.
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