Un committente ha citato in giudizio l'appaltatore per infiltrazioni d'acqua causate dal deterioramento delle lastre del tetto. L'appaltatore ha proposto una domanda di manleva contro il produttore dei materiali. Nel corso della causa, committente e appaltatore hanno raggiunto un accordo amichevole. La Corte di Cassazione ha chiarito che la transazione non cancella l'interesse dell'appaltatore a rivalersi sul produttore. Tuttavia, l'appaltatore deve dimostrare concretamente il difetto dei materiali, l'effettivo pagamento del risarcimento e la provenienza dei prodotti dal fornitore chiamato in causa. Nel caso specifico, mancando la prova che tutte le lastre fossero difettose e prodotte dall'azienda citata, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'appaltatore, confermando il rifiuto del risarcimento.
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