La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una decisione della Corte d'Appello che aveva già ritenuto inammissibile un appello. La causa verteva sulla mancata indicazione, nell'atto di appello, della pregressa elezione di domicilio come richiesto dall'art. 581, co. 1-ter c.p.p. (ora abrogato). La Corte, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite, ha stabilito che la norma si applica agli atti depositati prima della sua abrogazione e che è necessario un richiamo 'espresso e specifico' alla dichiarazione di domicilio nell'atto stesso, non essendo sufficiente che tale informazione sia desumibile da altri atti del fascicolo. L'omissione di tale formalità determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
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