Un detenuto sottoposto al regime differenziato ha chiesto di effettuare un Video colloquio 41-bis con il proprio padre, anch'egli ristretto al carcere duro in una diversa struttura penitenziaria. L'Amministrazione Penitenziaria si è opposta alla richiesta, evidenziando il parere contrario dell'Antimafia, il ruolo apicale dei due soggetti nell'organizzazione criminale e un episodio risalente di possesso illecito di un cellulare. Il Tribunale di sorveglianza ha tuttavia autorizzato il contatto, stabilendo prescrizioni e cautele estremamente rigide. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Ministero. I giudici di legittimità hanno stabilito che il diritto all'affettività familiare resta tutelato anche al carcere duro. Quando la videochiamata avviene su piattaforme protette, con registrazione integrale e monitoraggio costante che consente l'interruzione immediata in caso di sospetti, non sussistono pericoli concreti per la sicurezza.
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