La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4342/2024, ha stabilito che l'obbligo di elezione di domicilio per l'impugnazione, introdotto dalla Riforma Cartabia, non si applica all'imputato detenuto. Un appello era stato dichiarato inammissibile perché l'imputato, detenuto per altra causa, non aveva eletto domicilio. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, affermando che per i detenuti le notifiche avvengono sempre nel luogo di restrizione, rendendo superflua tale elezione.
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