Obbligo di presentazione e ‘doppia firma’: quando è legittimo per le trasferte?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4222 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema delicato: l’obbligo di presentazione alla polizia in occasione di manifestazioni sportive, misura accessoria al cosiddetto DASPO. La pronuncia chiarisce i presupposti di legittimità della modalità più restrittiva, la “doppia firma”, specialmente quando applicata alle partite disputate in trasferta dalla squadra del soggetto interessato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Padova convalidava un provvedimento del Questore. Tale provvedimento imponeva a due tifosi, per una durata di cinque anni, l’obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione di tutte le competizioni della loro squadra (campionato, Coppa Italia, tornei internazionali e amichevoli). La prescrizione prevedeva una “doppia firma”: una 20 minuti dopo l’inizio del primo tempo e un’altra 20 minuti dopo l’inizio del secondo.
I due destinatari della misura, tramite il loro difensore, hanno impugnato l’ordinanza di convalida dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse censure.
I motivi del ricorso e l’obbligo di presentazione
I ricorrenti lamentavano principalmente:
- Mancanza di motivazione sulla necessità e urgenza della misura, che a loro dire si basava su un mero richiamo a precedenti amministrativi senza una valutazione attuale.
- Carenza di motivazione sull’attribuzione dei fatti, sostenendo che il giudice avesse convalidato l’atto del Questore per relationem, senza un’autonoma valutazione, e lamentando errori nella ricostruzione dei fatti e la genericità delle accuse.
- Difetto di motivazione sulla pericolosità sociale, non essendo state vagliate la personalità e altri profili caratterizzanti dei soggetti.
- Illegittimità dell’applicazione dell’obbligo anche alle partite amichevoli e, soprattutto, dell’imposizione della doppia firma per tutte le partite, incluse quelle in trasferta.
Le motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati, rigettandoli e fornendo importanti chiarimenti su ogni punto sollevato.
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che la necessità e l’urgenza fossero adeguatamente motivate. Il provvedimento convalidato, infatti, non si limitava a menzionare la condotta violenta durante gli scontri tra tifoserie (Padova-Lecco), ma sottolineava come entrambi i ricorrenti avessero già in passato ricevuto misure analoghe. Questa “evidente insofferenza al rispetto delle regole” rendeva ragionevole e urgente un intervento per prevenire nuove condotte violente.
Sull’attribuzione dei fatti e la pericolosità, la Corte ha osservato che le prove, basate su video di sorveglianza cittadina, erano sufficientemente individualizzanti. Uno dei ricorrenti era stato ripreso mentre colpiva con un pugno un tifoso avversario, mentre l’altro partecipava attivamente all’aggressione. Questi elementi, uniti ai precedenti, delineavano chiaramente un profilo di pericolosità in ambito sportivo, rendendo superflua un’analisi più approfondita della personalità generale.
La Corte ha anche respinto la censura relativa alle partite amichevoli, ribadendo un principio consolidato: anche tali incontri, per la loro natura agonistica, possono generare tensioni e rischi per l’ordine pubblico, giustificando l’applicazione di misure preventive.
Il punto più significativo della sentenza riguarda però la questione della “doppia firma” per le trasferte. La Corte ha riconosciuto che, in passato, ha ritenuto ingiustificato tale aggravamento quando la distanza tra il luogo di presentazione e quello della partita rende impossibile per il soggetto raggiungere l’evento. Tuttavia, nel caso di specie, la situazione era diversa. La squadra di calcio in questione militava in un campionato (Serie C) organizzato in gironi su base geografica, con trasferte prevalentemente a breve raggio. In questo contesto, l’obbligo di presentazione con una sola firma non sarebbe stato sufficiente: il tifoso avrebbe potuto firmare e poi raggiungere agevolmente la sede dell’incontro “in trasferta”. La doppia firma, quindi, era l’unica modalità idonea a rendere la misura effettivamente preventiva e non facilmente eludibile.
Le conclusioni
La sentenza consolida un importante principio di diritto: la legittimità e la proporzionalità dell’obbligo di presentazione, e in particolare delle sue modalità più stringenti come la doppia firma per le trasferte, devono essere valutate caso per caso. Non esiste una regola assoluta, ma è necessario analizzare il contesto specifico, incluse le distanze geografiche delle competizioni sportive. Laddove esista un rischio concreto che la misura possa essere vanificata, un suo inasprimento è da considerarsi legittimo per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
È legittimo l’obbligo di “doppia firma” presso la polizia anche per le partite giocate in trasferta?
Sì, secondo la Corte è legittimo quando le trasferte avvengono in località geograficamente vicine, tali per cui una singola firma non impedirebbe al soggetto di raggiungere comunque il luogo dell’evento sportivo. La doppia firma è giustificata per garantire l’efficacia preventiva della misura.
Per convalidare un DASPO con obbligo di presentazione, è necessaria la prova certa e inconfutabile della colpevolezza?
No, la Corte ha ribadito che ai fini della convalida della misura preventiva è sufficiente verificare l’esistenza di un quadro indiziario circa l’attribuibilità della condotta violenta al destinatario del provvedimento, senza che sia necessario raggiungere la certezza della prova richiesta per una condanna penale.
L’obbligo di presentazione alla polizia si applica anche durante le partite amichevoli?
Sì, la Corte ha confermato che la misura si applica anche alle partite cosiddette “amichevoli”. Poiché anche questi incontri possono attrarre un notevole concorso di pubblico e avere una natura agonistica, non si può escludere a priori che possano generare problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica, giustificando così le misure preventive.